La normativa sulla SICUREZZA NEI CANTIERI prevede secondo il D. Lgs N.81/2008 integrato con il D. L. 106/2009, che il Committente nomini un coordinatore per la progettazione ed un coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
Secondo quanto stabilito dall'art. 90, la nomina deve avvenire quando nei cantieri è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea;
il Committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento degli stessi, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.
Il Coordinatore per la progettazione deve:
- redigere il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV del Decreto;
- predisporre un fascicolo "adattato alle caratteristiche dell'opera", i cui contenuti sono definiti nell'allegato XVI del Decreto e coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1. Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori deve:
- verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione delle disposizioni contenute nel PSC;
- verificare l'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza (POS).