La manutenzione dei fabbricati esistenti è regolata dalla Legge Regionale Emilia Romagna N. 31/2002 (disciplina generale dell'edilizia), che nell'allegato definisce:
- interventi di MANUTENZIONE ORDINARIA, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- interventi di MANUTENZIONE STRAORDINARIA, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonchè per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, semprechè non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.
La direzione lavori generale è volta a garantire la direzione, la contabilità e la collaudazione dei lavori e dell'osservanza delle norme generali di legge e di regolamento così come le modalità esecutive fissate nella licenza edilizia garante del Committente per gli aspetti di carattere tecnico e dall'altra parte garante nei confronti del Comune dell'osservanza e del rispetto dei contenuti dei titoli abilitativi all'esecuzione dei lavori.