La nomina dell’incarico di RSPP è un obbligo a carico del datore di lavoro sancito dal DLgs 81/08 art. 17 comma 2.
In sintesi l’incarico di responsabile del servizio di protezione e prevenzione può essere svolto:
-dal datore di lavoro stesso nel caso di aziende artigiane e industriali fino a trenta addetti previa frequenza di apposito corso di formazione;
-da un incaricato dipendente dell’organizzazione;
-da un incaricato esterno previa frequenza dei corsi specifici per RSPP per il macrosettore ATECO di appartenenza.
La mancata nomina del Responsabile comporta un sanzione prevista dall’art.55 comma 1 lett b) del DLgs 81/08 “1. E’ punito con l’arresto da quattro a otto mesi o con l’ammenda da 5.000 a 15.000 euro a carico del datore di lavoro.